Come si svolge la procedura VAE o RVA
Il principio di convalida consiste nel valutare le competenze acquisite dal candidato attraverso la sua esperienza professionale e nel confrontarle alle esigenze del piano di studi del corso di laurea prescelto. Ci sono 2 tappe principali nella procedura di convalida dell’esperienza acquisita:
- L’ammissibilità della domanda
- La valutazione vera e propria delle competenze e l’eventuale formazione complementare
Il candidato che desidera convalidare le sue competenze deve innanzitutto ottenere l’ammissibilità della sua domanda. Per questo deve imperativamente inoltrare una domanda di ammissione tramite e-mail a: segreteria@upsfc.it . La commissione si occuperà poi di valutare il candidato e comunicherà in tempi rapidi l’esito.
Le domande di ammissione in U.P.S.F.C. possono essere inviate alla segreteria in qualsiasi momento dell’anno. La candidatura è sempre possibile.
La valutazione delle competenze consente di:
- Ottenere l’ammissione direttamente alla preparazione della tesi del corso di studio o di formazione specialistica. Se le competenze valutate dalla commissione Nucleo VAE o RVA corrispondono alla totalità delle competenze del rispettivo corso di studio o di formazione specialistica. In questo caso, e senza superare esami di profitto, il candidato potrà iscriversi per ottenere automaticamente, con decisione della commissione, l’ammissione direttamente alla preparazione della tesi.
- Ottenere l’esenzione parziale da alcuni esami di profitto nell’attesa di una formazione complementare, nell’eventualità che la commissione VAE o RVA ritenga che le competenze valutate non coprano tutti i campi del corso di studio o di formazione specialistica, ma soltanto alcune parti. In questo caso, la commissione si pronuncia sulle competenze che devono essere oggetto di formazione e valutazione complementari necessarie all’ottenimento del titolo Bachelor/laurea triennale (durata standard 3 anni), Master/laurea magistrale (durata standard 2 anni) o corso di perfezionamento (durata standard 1 anno). Il candidato dovrà quindi iscriversi e seguire i moduli di formazione necessari superando i relativi esami di profitto per ottenere la qualifica scelta.
Quando e come si svolge la valutazione
La valutazione del candidato, in funzione del profilo e dei documenti forniti, è possibile in qualsiasi momento dell’anno. La valutazione si effettua caso per caso secondo un planning adattato al candidato: in tutti i casi viene effettuata una sola valutazione sul dossier per anno.
La valutazione sul dossier per anno è sempre gratuita (1 dossier per anno, ulteriori valutazioni avranno un costo di € 100 NOTA: CIFRA PRESA DALL’AUDIO) e viene effettuata dal Nucleo di valutazione VAE o RVA composto da cultori nelle varie discipline accademiche. Informazioni dettagliate sul dossier da presentare si trovano nel paragrafo dedicato in questa pagina “Dossier, quali informazioni deve contenere”.
Possono richiedere la valutazione
- Persone (manager, quadri, dirigenti, professionisti, imprenditori) con oltre 23 anni di età e con esperienza professionale pluriennale documentata;
- Disoccupati o occupati adulti con un’esperienza di lavoro, ma senza qualifica professionale o con una qualifica inadatta all’offerta del mercato del lavoro;
- Giovani senza qualifica professionale, ma che abbiano un’esperienza professionale documentata;
- Salariati del privato e non con contratto di lavoro con durata indeterminata, o contratto con durata determinata/interinale che giustifichino un’esperienza professionale nel campo disciplinare della facoltà prescelta;
- Non salariati con professione liberale, artigiani, commercianti, imprenditori, manager ecc… che possano giustificare un’esperienza professionale nel campo disciplinare del corso di studi o di alta formazione prescelta;
- Volontari che abbiano un’esperienza associativa e che possano giustificare un’esperienza professionale nel campo disciplinare della facoltà prescelta.
Chi può ottenere vantaggi con la valutazione VAE o RVA
Tutti coloro che praticano un’attività professionale da almeno 3 anni possono ottenere la convalida dell’esperienza acquisita e/o il titolo richiedendo il riconoscimento della loro esperienza professionale e delle competenze acquisite con la valutazione VAE o RVA.
I candidati devono depositare una domanda di ammissione per la convalida delle competenze acquisite. La convalida tiene conto delle competenze professionali sviluppate in relazione con il contenuto del corso di laurea affine all’esperienza maturata. La convalida dell’esperienza è una facoltà e non costituisce un obbligo. Si fa su richiesta della persona.
Sono previste delle clausole di riservatezza sulla confidenzialità delle informazioni comunicate nella domanda ai sensi della legge federale svizzera sulla protezione dei dati personali.
Esperienze escluse dalla valutazione
Qualunque sia la posizione del richiedente saranno esclusi dal calcolo dell’esperienza utile i periodi di formazione iniziale o continua e gli stage in ambito professionale effettuati per la preparazione di un altro diploma o titolo. Spetta al Nucleo di valutazione esaminare il carattere professionale delle competenze. Per valutare le competenze del candidato la commissione tiene conto anche degli studi universitari compiuti, anche se parziali.
Il giudizio della valutazione è insindacabile e incontestabile.
Lifelong learning e riconoscimento del merito
La durata di un percorso accademico Bachelor (laurea triennale), Master (laurea magistrale), Ph.D non è una durata legale, ma dipende esclusivamente dalla capacità dell’individuo e dai crediti che lo studente deve acquisire o ha già acquisito. Nel caso del lifelong learning (apprendimento permanente) i crediti già acquisiti abbreviano in maniera del tutto legale la durata standard dei percorsi accademici.
Università Popolare Scienze della Formazione Cinotecnica, attraverso la Commissione VAE/RVA autorizzata da Unitelematica Leonardo da Vinci, riconosce il merito e converte in ECTS (CFU svizzeri) i percorsi professionali e di studi formali e non formali e le esperienze professionali applicando il principio premiale della lifelong learning. Questo principio è adottato da:
- Svizzera
- Italia
- Francia
- Consiglio dell’Unione Europea
- UNESCO
- UIL – Unione Italiana del Lavoro
Svizzera
La procedura fa riferimento alle direttive edite dalla Confederazione Svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), che considerano ogni contesto formativo per il riconoscimento di studi effettuati in precedenza, compresa l’esperienza professionale (art. 3.5). Inoltre, esse precisano che la validazione di apprendimenti derivanti dalla pratica di insegnamento è vincolata a una valutazione esterna positiva (art. 4.2.d).
Italia
IL PARERE DEL MUR. L’Italia si confà al Processo di Bologna come strumento per il riconoscimento di studi pregressi. Il Processo di Bologna nasce nel 1999 come accordo intergovernativo di collaborazione nel settore dell’Istruzione superiore. L’iniziativa era stata lanciata con la Conferenza di Bologna alla conferenza dei Ministri dell’istruzione superiore europei, sottoscritta a Bologna nel giugno 1999 e ispirata dall’antecedente incontro dei Ministri di Francia, Germania, Italia e Regno Unito del 1998 (Dichiarazione della Sorbona 1998). Nell’ambito dello Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore, i governi hanno impostato alcune riforme strutturali di rilievo, quali:
- L’introduzione di un sistema di titoli comprensibili e comparabili, basato in maniera il più uniforme possibile su di un sistema a tre cicli di primo, secondo e terzo livello;
- La trasparenza dei corsi di studio attraverso un comune sistema di crediti, basato non solo sulla durata, ma anche sul carico di lavoro del singolo corso e sui relativi risultati di apprendimento, certificato tramite il Diploma Supplement;
- Il riconoscimento dei titoli e dei periodi di studio;
- Un approccio condiviso all’assicurazione della qualità;
- L’attuazione di un quadro dei titoli condiviso e finalizzato allo Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore.
Sulla base degli accordi raggiunti nell’ambito dello Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore i Governi hanno attuato, dal 1999 a oggi le riforme legislative necessarie. Maggiori info: Processo di Bologna/Bologna Process e Processo di Bologna.
Francia
La VAE “Validation des Acquis de l’Expérience” della legge Francese “LOI n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale” i cui principi sono applicati nelle università Svizzere con riferimento all’articolo 133 (Convalida dell’esperienza acquisita con ammissione ai corsi universitari su dossier) è la via per ottenere il riconoscimento dell’esperienza maturata nel mondo del lavoro e trasformare l’esperienza in crediti formativi ECTS. Link alla legge: Validation des Acquis de l’Expérience.
Consiglio dell’Unione Europea (raccomandazione del dicembre 2012).
Gli stati membri dovrebbero, al fine di dare alle persone l’opportunità di dimostrare quanto hanno appreso al di fuori dell’istruzione e della formazione formali — anche mediante le esperienze di mobilità — e di avvalersi di tale apprendimento per la carriera professionale e l’ulteriore apprendimento, nel debito rispetto del principio di sussidiarietà Istituire, entro il 2018 — in conformità alle circostanze e alle specificità nazionali e nel modo da essi ritenuto appropriato — modalità per la convalida dell’apprendimento non formale e informale che consentano alle persone di:
- a) Ottenere una convalida delle conoscenze, abilità e competenze acquisite mediante l’apprendimento non formale e informale, compreso, se del caso, mediante risorse educative aperte;
- b) Ottenere una qualifica completa o, se del caso, una qualifica parziale, sulla base della convalida di esperienze di apprendimento non formale e informale, fatte salve altre disposizioni legislative dell’Unione applicabili in materia, in particolare la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Maggiori informazioni: Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
UNESCO
In questa veste di osservatorio globale di riconoscimento, riconosce la convalida e l’accreditamento dell’apprendimento non formale e informale, anche delle esperienze professionali lavorative, convertendole in ECTS/CFU. Il riconoscimento, la convalida e l’accreditamento RVA (Riconoscimento, Convalida e Accreditamento) dell’apprendimento non formale e informale è uno dei pilastri di qualsiasi politica di apprendimento permanente. Di conseguenza, molti paesi hanno sviluppato un sistema nazionale per RVA. Maggiori info: UNESCO Institute for Lifelong Learning.
UIL – Unione Italiana del Lavoro
Ritiene della massima importanza utilizzare RVA per l’integrazione dei risultati dell’apprendimento non formale e informale nei quadri nazionali, regionali e globali delle qualifiche. L’integrazione nei quadri delle qualifiche (QF) contribuirà a garantire l’accesso dei partecipanti agli istituti di istruzione e ai luoghi di lavoro.
La VAE è riconosciuta dal Consiglio d’ Europa attraverso la Convenzione di Lisbona, nei seguenti paesi:
- Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgio, Bosnia e Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Federazione Russa, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Monaco, Montenegro, Nord Macedonia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Moldavia, Repubblica Slovacca, Romania, San Marino, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Ungheria. Info su: Lista completa dei Paesi.
La RVA è riconosciuta dall’ UNESCO e dal Consiglio d’ Europa, nei seguenti paesi:
- Austria, Bahamas, Belize, Bolivia, Bulgaria, Cambodia, China, Cyprus, Czechia, Denmark, Estonia, Unione Europea, Finlandia, Gamba, Germany, Hungary, Japan, Kenya, Lao People’s Democratic Republic, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malaysia, Malta, Mauritius, Mexico, North Macedonia, Norway, Republic of Korea, Sechelles, Slovakia, slovenia, Spain, Saint Lucia, Swaziland, Sweden, United Republic of Tanzania, Togo, Tonga, Trinidad and Tobago, Turkey, Uruguay, Venezuela, Viet Nam, Zimbabwe. Info su: Lista completa dei Paesi.
- essere in possesso di un diploma di scuola superiore;
- dimostrare una esperienza professionale nei campi disciplinari analoghi a quelli concernente il corso di laurea prescelto di al minimo 3 anni;
- età minima 23 anni al momento della domanda VAE.
- il sapere fare (esperienza acquisita passata ed attuale)
- giustifica esplicitamente le competenze acquisite dal candidato